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Statuto e Regolamenti

L'attuale statuto è stato approvato dall'assemblea straordinaria dei soci del 18 marzo 2001
 
STATUTO

  1. Articolo 1
  2. Articolo 2
  3. Articolo 3
  4. Articolo 4
  5. Articolo 5
  6. Articolo 6
  7. Articolo 7
  8. Articolo 8
  9. Articolo 9
  10. Articolo 10
  11. Articolo 11
  12. Articolo 12
  13. Articolo 13
  14. Articolo 14
  15. I Documenti scaricabili

Art. 1- DENOMINAZIONE, NATURA, SEDE

1) L'Associazione denominata "Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau - A.I.FO. - Organizzazione per la Cooperazione Sanitaria Internazionale " è costituita ai sensi dell'art. 12 e seguenti del Codice Civile ed ha personalità giuridica riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1979, n. 561; è Organismo Non Governativo riconosciuto idoneo ad operare nei Paesi in via di sviluppo con programmi di cooperazione con Decreti del Ministro degli Affari Esteri 2 febbraio 1978, n. 196/0039 e 14 settembre 1988 n. 1988/128/4178/OD; è ente non commerciale, considerata organizzazione non lucrativa di utilità sociale - ONLUS, ai sensi del comma 8 dell'art. 10 D. Lgs 460/97.
2) L'Associazione, ispirandosi ai valori umani e cristiani per il servizio alla persona e alla società ed alla testimonianza di vita ed al messaggio di amore di Raoul Follereau, opera nel campo della promozione umana e sociale portando aiuto materiale e morale ai malati del morbo di Hansen, ed attuando interventi sociali e sanitari per concorrere a superare le diverse cause di emarginazione e di sottosviluppo.
3) L'Associazione ha sede a Bologna in via Borselli n. 4 - 6 e svolge la propria attività in Italia e all'estero, in particolare nei Paesi in via di sviluppo.

 

 

Art. 2- FINALITÀ E ATTIVITÀ

1) L'Associazione, senza alcuno scopo di lucro, si propone di promuovere politiche di cooperazione orientate all'autosviluppo dei popoli e di attuare specifici programmi di intervento sociale e sanitario, al fine di contrastare le condizioni di sottosviluppo, povertà, denutrizione, emarginazione che causano la persistenza e la diffusione di gravi stati morbosi, in primo luogo il morbo di Hansen.
2) Per perseguire tale finalità, l'Associazione:
- promuove, sostiene e coordina opere per la lotta contro il morbo di Hansen, attraverso la prevenzione, la cura, la riabilitazione;
- promuove, sostiene e coordina progetti mirati in campo socio-sanitario, con specifica attenzione a persone con disabilità e all'infanzia, in particolare attraverso interventi di sanità di base, programmi di riabilitazione per persone con disabilità, sostegno a distanza di comunità di minori costretti a vivere in situazione di estremo disagio e sottosviluppo;
- contribuisce alla formazione di una cultura di pace, giustizia, solidarietà e di rispetto per l'ambiente, volta al superamento delle cause strutturali della miseria, della oppressione e di ogni forma di emarginazione;
- cura iniziative di educazione allo sviluppo e di educazione interculturale e, in questo quadro, programmi di formazione professionale e di aggiornamento, rivolti soprattutto agli studenti ed al personale direttivo e docente della scuola italiana, predisponendo anche il relativo materiale didattico;
- ricerca il più proficuo rapporto con le istituzioni pubbliche italiane, estere ed internazionali preposte alla promozione delle politiche di solidarietà, cooperazione e sviluppo, specialmente nel settore della sanità, e collabora con gli altri enti e associazioni che operano nel medesimo campo, perseguendo finalità coerenti con le proprie.
3) L'Associazione, per l'attuazione delle finalità statutarie, opera tenendo presenti particolarmente le seguenti linee: attività formativa rivolta ai simpatizzanti, ai soci, ai dirigenti; attività di promozione associativa e di rappresentanza nella società civile e nella comunità ecclesiale; attività di programmazione, di attuazione e di verifica delle iniziative; sviluppo delle risorse economiche e finanziarie e cura della gestione amministrativa necessaria per la realizzazione degli scopi istituzionali.
4) L'Associazione ha la capacità di porre in essere, nelle forme di legge, ogni atto, negozio, contratto necessario o utile per il raggiungimento, in via diretta o strumentale, delle proprie finalità statutarie.

 

 

Art. 3- PATRIMONIO ED ENTRATE

1) L'Associazione, per realizzare le finalità indicate ai precedenti articoli, dispone di un patrimonio che può essere formato da beni mobili, mobili registrati e immobili acquisiti ai sensi di legge per atto tra vivi o mortis causa, a titolo gratuito o a titolo oneroso.
2) Costituiscono in particolare come mezzi per il conseguimento delle finalità istituzionali, le quote associative e i contributi e gli introiti comunque derivanti o connessi con lo svolgimento delle attività statutarie.

 

 

Art. 4- SOCI

1) Possono essere soci le persone fisiche che condividono i principi e le finalità della Associazione, si obbligano a rispettarne lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni adottate dai competenti organi e si impegnano a partecipare attivamente alla vita associativa.
2) La qualità di socio è attribuita con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su domanda scritta dell'interessato corredata dal favorevole parere della struttura organizzativa di base della Associazione.
3) Possono essere soci anche persone giuridiche e associazioni che operano nel campo della promozione umana e della cooperazione internazionale, che condividono le finalità della Associazione e intendono agire in forma coordinata con i suoi programmi, sostenendone le iniziative e collaborando alla loro attuazione, a termini del presente statuto.
4) Le domande di ammissione a socio, di cui al comma precedente, da presentare in forma scritta, sono istruite a cura del Consiglio di Amministrazione che verifica i presupposti e le condizioni richieste e delibera di conseguenza.
5) La qualità di socio si perde, oltre che per decesso, per dimissioni volontarie e per decadenza; le dimissioni volontarie vanno presentate in forma scritta al Consiglio di Amministrazione che ne prende atto e decorrono dalla data di ricevimento; la decadenza è dichiarata con delibera del Consiglio di Amministrazione motivata per inosservanza delle norme statutarie e regolamentari, per comportamento contrario ai valori ed ai principi etici sui quali si fonda l'azione della Associazione, ovvero per persistente mancanza di partecipazione alla vita associativa: la delibera che dichiara la decadenza può essere impugnata dall'interessato avanti il Collegio dei Probiviri entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
6) I soci hanno diritto a ricevere la Carta di adesione alla Associazione, ad essere adeguatamente informati e coinvolti circa le attività associative, a partecipare attivamente alla vita associativa, alla elaborazione delle linee programmatiche, ad esercitare l'elettorato attivo e passivo.
7) I soci hanno il dovere di osservare le norme statutarie e regolamentari e le deliberazioni dei competenti organi associativi, di partecipare alle assemblee, di prendere parte attiva alla vita associativa, sostenendone le iniziative anche attraverso il proprio impegno personale, di versare la quota associativa che può essere prevista con delibera dell'Assemblea Nazionale.

 

 

Art. 5- STRUTTURA ASSOCIATIVA

1) L'Associazione è organizzata con proprie strutture centrali e locali.
2) L'organizzazione centrale è costituita dagli Organi della Associazione di cui agli articoli 6 e seguenti del presente Statuto e dalle relative strutture operative di supporto; l'organizzazione locale è costituita dai Gruppi di soci operanti sul territorio e dal Coordinamento a livello regionale.
3) I Gruppi locali sono costituiti dai soci di uno stesso territorio, a livello di Comune, di Comuni limitrofi, di Provincia, per svolgere le attività formative e le attività di promozione associativa, per sostenere la partecipazione attiva alla vita della Associazione e per progettare ed attuare le iniziative sociali sul territorio, nel quadro dei programmi nazionali; la costituzione dei Gruppi locali è promossa dagli Organi centrali di cui alle lettere b) e c) dell'art.6 o per iniziativa locale ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione; ogni Gruppo locale elegge un proprio Referente ed un Direttivo, secondo le norme regolamentari definite dal Consiglio di Amministrazione.
4) Il Coordinamento regionale è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione nelle Regioni in cui la presenza e l'attività locale della Associazione lo richiedono per il suo sviluppo e consolidamento; il Coordinamento regionale ha funzioni di rappresentanza, di promozione e sviluppo associativo, di coordinamento dell'attività in loco, di raccordo e comunicazione reciproca tra i diversi livelli delle strutture associative; il Consiglio di Amministrazione definisce le norme regolamentari per il Coordinamento regionale, prevedendo per ciascun Coordinamento un Direttivo ed un Coordinatore eletti dai soci e dai Gruppi locali.

 

 

Art. 6- ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

1- Sono organi della Associazione:
a) l'Assemblea Nazionale;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei conti;
e) il Collegio dei Probiviri.

 

 

Art. 7- ASSEMBLEA NAZIONALE

1) L'Assemblea Nazionale è espressione dell'intero corpo sociale ed è il massimo organo deliberante della Associazione;
ad essa competono le seguenti funzioni:
A) deliberare gli obiettivi e le linee programmatiche anche pluriennali, gli indirizzi e le direttive generali della Associazione;
B) approvare il bilancio;
C) deliberare in materia statutaria;
D) deliberare lo scioglimento e le procedure di liquidazione della Associazione;
E) eleggere il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei conti, il Collegio dei Probiviri;
F) deliberare quant'altro previsto per legge e per statuto o regolamento.
2) L'Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta ai soci a ciò delegati che deve essere inviata nella forme stabilite dal regolamento almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.
3) L'Assemblea Nazionale è convocata ordinariamente almeno una volta all'anno per gli adempimenti di cui alle lettere A) e B) del comma che precede e una volta ogni tre anni per gli adempimenti elettorali di cui alla lettera E) del predetto comma; è convocata altresì ogni qual volta il Consiglio di Amministrazione o almeno un decimo dei soci lo ritengano necessario per deliberare su materie di sua competenza.
4) L'Assemblea Nazionale è formata - oltre che dai componenti il Consiglio di Amministrazione che ha provveduto alla convocazione e dai Coordinatori regionali - dai soci a ciò delegati, eletti a tal fine per un triennio da apposite assemblee regionali convocate dai Coordinatori regionali secondo un calendario fissato dal Consiglio di Amministrazione; la assemblea regionale, alla quale sono chiamati a partecipare tutti i soci della Regione, esprime gli orientamenti in ordine alle questioni all'ordine del giorno della Assemblea Nazionale ed elegge per il triennio i delegati nel numero fissato dal Consiglio di Amministrazione in proporzione al numero dei soci e al numero dei Gruppi locali attivi da più di un anno.
5) I delegati impediti a partecipare alla Assemblea Nazionale possono farsi rappresentare da altro delegato; le deleghe, presentate per iscritto, devono essere convalidate all'inizio della seduta dell'Assemblea Nazionale, fermo restando che nessun delegato può ricevere più di due deleghe.
6) I lavori della Assemblea Nazionale sono diretti da un Moderatore eletto dalla Assemblea stessa su proposta del Presidente; il Moderatore è coadiuvato da un ufficio di presidenza, da una segreteria, da una commissione verifica poteri e da una commissione elettorale, formati da delegati nominati anch'essi dalla Assemblea su proposta del Presidente.
7) L'Assemblea Nazionale, salvo diversa disposizione del presente Statuto, è validamente costituita e delibera con la presenza di almeno la metà dei delegati e con il voto favorevole di almeno la metà dei votanti.

 

 

Art. 8- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1) Il Consiglio di Amministrazione è formato da sette, nove, undici componenti eletti a maggioranza semplice e con voto limitato rispettivamente a cinque, sei, sette preferenze dalla Assemblea Nazionale; esso resta in carica per un triennio e svolge tutte le funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione non rientranti nella competenza del Presidente e della Assemblea nazionale ai sensi del presente Statuto.
2) In particolare il Consiglio di Amministrazione provvede ai seguenti compiti:
a- approva il regolamento per il funzionamento degli Organi della Associazione e delle sue Strutture locali, nonché il regolamento di organizzazione, amministrazione e contabilità;
b- elabora le proposte alla Assemblea Nazionale degli obiettivi, delle linee programmatiche e delle direttive e, una volta approvate dalla Assemblea stessa, ne cura e verifica l'attuazione attraverso la specifica programmazione di progetti di intervento e di iniziative in Italia e all'Estero;
c- propone alla Assemblea Nazionale entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo (conto economico e stato patrimoniale) al 31 dicembre dell'anno precedente; propone inoltre la relazione previsionale annuale e poliennale per la gestione della Associazione e per lo sviluppo delle attività programmate;
d- delibera tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non attribuiti dal presente Statuto al Presidente o alla Assemblea Nazionale;
e- propone alla Assemblea Nazionale le modifiche statutarie, lo scioglimento della Associazione, le procedure di liquidazione e la conseguente destinazione del patrimonio;
f- elegge fra i propri componenti il Presidente ed uno o due Vicepresidenti;
g- determina le strutture operative a supporto della attività associativa e dispone le necessarie collaborazioni ed assunzioni di personale; in questo quadro provvede alle nomine per la Direzione della Associazione, con l'attribuzione delle funzioni dirigenziali e dei relativi poteri da svolgere nel quadro dei programmi e nel rispetto delle direttive e delle deliberazioni assunte dalla Assemblea Nazionale e dallo stesso Consiglio di Amministrazione;
h- adotta le deliberazioni sulle domande di ammissione in qualità di socio e sulla decadenza da socio, nonché in materia di costituzione e funzionamento dei Gruppi locali e dei Coordinamenti regionali attribuite dal presente Statuto alla sua competenza;
i- ratifica i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.
3) Il Consiglio di Amministrazione può delegare, per singoli atti o categorie di atti, al Presidente o ad altro Consigliere i propri compiti di cui alla lettera d) del comma precedente, ad esclusione degli atti di alienazione e accensione di ipoteca relativi al patrimonio immobiliare, nonché gli atti di mutuo e di concessione di garanzie fidejussorie.
4) Se non diversamente previsto dal presente Statuto o dal regolamento di cui al precedente comma 2, il Consiglio delibera validamente a maggioranza semplice, quando siano presenti almeno la metà dei componenti.
5) Le deliberazioni sono assunte a voto palese, salvi i casi di elezione e nomine o comunque che comportino giudizio sulle persone.
6) Delle sedute del Consiglio, che deve riunirsi almeno quattro volte all'anno o quando lo richiedano almeno un terzo dei componenti, viene redatto verbale, a cura del Consigliere a tal fine incaricato dal Consiglio; i verbali, raccolti in apposito libro, sono sottoscritti dal Consigliere verbalizzante e da chi ha presieduto la riunione.
7) I consiglieri, oltre che per scadenza del termine, cessano dalla carica per dimissioni, per morte, per decadenza, per revoca; la decadenza, da accertare e dichiarare con le procedure previste dal regolamento per il funzionamento degli Organi statutari, interviene ogni qualvolta un consigliere si trovi in conflitto di interessi o in situazione di grave e continuativa incompatibilità con l'Associazione o con le sue attività istituzionali; la revoca è deliberata con le procedure fissate dal predetto regolamento dalla Assemblea Nazionale, previo parere del Collegio dei Probiviri.
8) Se durante il triennio di nomina un consigliere viene a cessare dalla carica per qualsiasi motivo, si provvede sollecitamente alla sostituzione per il triennio in corso con il primo dei non eletti e, in mancanza, attraverso cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione, da convalidare in occasione della prima riunione della Assemblea Nazionale; in caso di dimissioni contestuali di almeno la metà dei consiglieri il Consiglio di Amministrazione decade e l'Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente entro trenta giorni per l'elezione di un nuovo Consiglio di Amministrazione.
9) I Consiglieri di Amministrazione devono rivestire la qualità di socio, ma non possono ricoprire contemporaneamente anche l'incarico di Coordinatore regionale.

 

 

Art. 9- PRESIDENTE

1) Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo ambito con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti e resta in carica per un triennio.
2) Al Presidente sono attribuiti i seguenti compiti:
a- è il legale rappresentante della Associazione sia in sede negoziale che giudiziale;
b- convoca ed apre i lavori della Assemblea Nazionale e convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
c- compie, direttamente o attraverso delega ad uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, tutti gli adempimenti attribuitigli dal presente Statuto o da disposizioni regolamentari, nonché gli atti di ordinaria amministrazione e quelli di straordinaria amministrazione delegatigli dal Consiglio di Amministrazione; in casi particolari e con apposita procura, può delegare a rappresentare l'Associazione per il compimento di specifici atti persone che rivestano funzioni dirigenziali ai sensi della lettera g) del comma 2 del precedente art.8, o persone con le competenze richieste dall'atto da compiere.
d- nei casi di necessità e di particolare urgenza, delibera gli atti indilazionabili per la tutela degli interessi della Associazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, convocandolo per la ratifica di dette deliberazioni entro 30 giorni dalla loro assunzione;
e- sovraintende all'attività delle strutture organizzative della Associazione.
3) Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, ne assume le funzioni il Vicepresidente al quale tale compito è stato attribuito e, in mancanza, il consigliere più anziano per età; in caso di impedimento permanente il Vicepresidente convoca senza indugio il Consiglio di Amministrazione che provvede alla sostituzione e, fino alla nuova nomina, garantisce l'esercizio delle funzioni del Presidente per gli affari correnti.

 

 

Art. 10- COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1) Il Collegio dei Revisori dei conti, formato da tre componenti effettivi e da due supplenti, è eletto dalla Assemblea Nazionale e dura in carica tre anni, fino alla nomina del nuovo Collegio.
2) Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.
3) I Revisori devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili e devono essere scelti nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2399 del Codice Civile.
4) Il Collegio dei Revisori, che deve riunirsi almeno ogni trimestre, redige la relazione al bilancio consuntivo ed al documento previsionale, da presentare alla Assemblea Nazionale unitamente alla proposta dei predetti atti elaborati dal Consiglio di Amministrazione.
5) Il Collegio dei Revisori e i Revisori singolarmente svolgono tutti i compiti di cui all'art. 2403 del Codice Civile.
6) I Revisori sono convocati per assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
7) I componenti supplenti del Collegio sono chiamati, secondo l'ordine di età, a svolgere le funzioni di cui al presente articolo in caso di cessazione di un componente effettivo.

 

 

Art. 11- COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1) Il Collegio dei Probiviri è formato da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea Nazionale e dura in carica tre anni, fino alla nomina del nuovo Collegio; la carica di componente il Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa e con la qualità di socio.
2) Il Collegio dei Probiviri elegge nel suo ambito il Presidente.
3) Il Collegio dei Probiviri è competente a dirimere le eventuali vertenze tra i soci e l'Associazione sorte in ordine alla interpretazione ed applicazione delle norme statutarie, regolamentari e delle altre deliberazioni assunte dagli organi della Associazione; in particolare decide i ricorsi presentati avverso le delibere di decadenza adottate ai sensi dell'art. 4, comma 5 del presente Statuto.
4) Al Collegio dei Probiviri si applica quanto disposto dall'art.8, comma 6 del presente Statuto.

 

 

Art. 12- NORME AMMINISTRATIVE

1) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I termini statutari per la proposta alla Assemblea Nazionale del bilancio consuntivo e della relazione previsionale possono essere prorogati motivatamente dal Consiglio di Amministrazione fino al 30 giugno.
2) E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione che devono essere destinati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle connesse in quanto strumentali per il loro perseguimento.
3) Le cariche previste dagli articoli 7, 8, 9, e 11 del presente Statuto sono gratuite e danno diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e documentate in relazione all'espletamento delle funzioni affidate.
4) Oltre agli altri libri prescritti dalla legge per le persone giuridiche private e per gli enti non commerciali O.N.L.U.S. ed in relazione alla attività svolta, l'Associazione tiene il libro dei verbali delle riunioni e delle deliberazioni della Assemblea Nazionale e del Consiglio di Amministrazione, il libro dei verbali e degli atti del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri.
5) La convocazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri deve essere fatta in forma scritta, contenente l'indicazione del luogo, della data, dell'ora, dell'ordine del giorno della riunione, e deve essere inviata almeno cinque giorni prima per raccomandata o in via telematica; in caso di urgenza, tre giorni prima per telegramma o in via telematica; i predetti organi collegiali sono comunque validamente costituiti qualora siano presenti tutti i componenti.
6) La convocazione della Assemblea Nazionale avviene attraverso comunicazione personale ai delegati, adeguata informazione associativa e pubblicità, nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione che definisce le procedure ed il calendario per la sua celebrazione.
7) La qualità di socio è incompatibile con rapporti di lavoro subordinato, con rapporti di collaborazione coordinata continuativa o comunque di prestazione d'opera presso l'Associazione.

 

 

Art. 13- NORME FINALI

1) Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dalla Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione delle variazioni della sede che vengono approvate dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti; per tutte le altre modifiche statutarie la proposta consiliare e la delibera assembleare devono essere approvate con la maggioranza non inferiore rispettivamente ai due terzi dei componenti il Consiglio e dei delegati alla Assemblea.
2) Con la stessa maggioranza qualificata dei due terzi è deliberato lo scioglimento della Associazione e la nomina del liquidatore.
3) Con la delibera di scioglimento si dispone la destinazione del patrimonio risultante all'atto della chiusura della liquidazione, nel rispetto degli obblighi stabiliti al riguardo dalla vigente normativa per le persone giuridiche private non aventi finalità di lucro: in ogni caso, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altro soggetto giuridicamente riconosciuto, che operi nel campo della promozione umana e della cooperazione internazionale, con specifici interventi nell'ambito socio-sanitario, e che si ispiri ai principi ed ai valori posti a base del presente Statuto.
4) Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alla normativa del Codice Civile per le associazioni riconosciute e alle altre disposizioni di legge in materia.

 

 

Art. 14- NORME TRANSITORIE

1) Il presente Statuto entra in vigore dal giorno della approvazione da parte della competente autorità governativa ai sensi dell'art. 16 del Codice Civile e del DPR 10 febbraio 2000 n.361.
2) In attesa dell'entrata in vigore dello Statuto e al fine di prepararne l'attuazione:
2.1- il Consiglio di Amministrazione provvede con proprie deliberazioni alla formazione dei Gruppi locali e dei Coordinamenti regionali, di cui al precedente art.5, da avviare tempestivamente in via sperimentale, e predispone il riordino del corpo sociale secondo l'art. 4 del presente Statuto;
2.2- l'Assemblea Nazionale provvede alla approvazione delle norme regolamentari di cui all'art. 8 che precede.
3) La costituzione dei Gruppi locali e dei Coordinamenti regionali avviati in via sperimentale, l'assetto del corpo sociale predisposto e i nuovi regolamenti approvati nei termini indicati al precedente comma acquistano efficacia in via definitiva alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

 

 
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