Quando è nata la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità e quando è stata ratificata dall’Italia? Quale concezione di disabilità promuove il testo? Su quali principi si fonda e quali diritti riconosce e tutela? In questa breve guida, le informazioni essenziali su una Carta di fondamentale importanza nel percorso internazionale di inclusione delle persone con disabilità.
Scopo della presente Convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità.
Si apre così, con l’indicazione di questi puntuali e ambiziosi obiettivi, l’articolo 1 della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità. Si tratta di un documento estremamente importante, che tuttora, a quasi 20 anni dalla sua promulgazione, rappresenta il punto più alto che sia mai stato raggiunto, a livello internazionale, in materia di promozione e tutela dei diritti delle persone con una disabilità. La Convenzione, infatti, è stato il primo testo giuridicamente vincolante ad occuparsi della materia. Prima della sua stesura, i diritti e le libertà riconosciute alle persone con disabilità erano stati oggetto soltanto di strumenti appartenenti al cosiddetto soft law, cioè fonti di diritto non vincolanti. Tra questi, vale la pena menzionare la Dichiarazione sui diritti delle persone con ritardo mentale del 1971, la Dichiarazione dei diritti delle persone con disabilità del 1975 e le Regole per le pari opportunità delle persone disabili adottate dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1993. Data la sua importanza, è quindi utile conoscere i tratti salienti della Convenzione che le Nazioni Unite hanno dedicato alle persone con disabilità. Ecco 5 domande che raccolgono le informazioni più rilevanti.
Quando è nata la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità?
La Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità è stata adottata il 13 dicembre 2006 durante la sessantunesima sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il trattato è stato aperto per la firma il 30 marzo 2007 ed è entrato in vigore il 3 maggio 2008, dopo la ratifica da parte di venti Stati. Attualmente, la Convenzione risulta ratificata da 191 Stati. Tra quelli che mancano all’appello spiccano gli Stati Uniti, che l’hanno firmata (nel 2009, sotto la presidenza Obama) ma non ratificata.
Quando l’Italia ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto delle persone con disabilità?
L’Italia ha ratificato la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità il 24 febbraio 2009, con la promulgazione della legge n. 18/2009. Questa legge include anche la ratifica del Protocollo Opzionale. La normativa ha introdotto nel sistema legislativo italiano una serie di fondamentali misure, tra cui:
- la previsione della possibilità, per le persone con disabilità, di presentare ricorsi individuali al Comitato delle Nazioni Unite per i Diritti delle Persone con Disabilità, qualora ritengano violati i loro diritti da parte dello Stato;
- l’istituzione di un organo permanente con il compito di monitorare l’attuazione della Convenzione in Italia, l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, che include rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni delle persone con disabilità e della società civile, e che ha tra le sue funzioni principali quella di promuovere politiche per l’inclusione e la partecipazione delle persone con disabilità e quella di redigere il rapporto periodico sull’applicazione della Convenzione, da inviare al Comitato delle Nazioni Unite.
- l’esplicitazione dell’impegno, per lo Stato italiano, a rimuovere le barriere che impediscono la piena partecipazione delle persone con disabilità alla vita sociale, economica e culturale;
- l’invito a promuovere iniziative di sensibilizzazione sui diritti delle persone con disabilità e di formazione del personale pubblico, affinché agisca in conformità ai principi della Convenzione.
Come inquadra la disabilità la convenzione ONU?
Uno dei meriti più importanti che vanno riconosciuti alla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità riguarda proprio l’approccio con cui si accosta al delicatissimo tema che affronta. Gli estensori della Carta hanno fatto una scelta precisa a favore del cosiddetto modello sociale della disabilità, nato nel Regno Unito intorno alla metà degli anni ’70 e poi approfondito e diffusoso in tutto il mondo. Il nucleo fondante di questo modello risiede nel definire la disabilità non come una caratteristica intrinseca della persona (concezione propria del modello medico) ma come il risultato dell’interazione tra la persona e le barriere che limitano la sua partecipazione piena ed effettiva alla società su una base di uguaglianza con gli altri. In altri termini: la disabilità non esiste di per sé ma esiste in quanto la società non è in grado di accogliere la persona che la vive.
Il riferimento è abbastanza esplicito nella seconda parte dell’articolo 1 della Convenzione, dove si afferma che:
“Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.”
Quindi, la Convenzione pone il focus sui diritti umani, riconoscendo che sono le barriere sociali, culturali e fisiche a ostacolare la piena inclusione e il godimento di questi diritti a chi è portatore di una disabilità. Sembra un’affermazione ovvia e banale, ma non lo è affatto. Anzi, rappresenta un cambiamento paradigmatico, perché promuove in modo netto una società inclusiva e rispettosa delle differenze, dove tutte le persone possano partecipare pienamente alla vita economica, sociale, politica e culturale.
Cosa dice la Convenzione: i principi fondamentali?
L’articolo 3 della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità indica quelli che sono i principi fondamentali a cui tutta la Carta è ispirata:
- Rispetto per la dignità, l’autonomia e l’indipendenza delle persone, che comprende anche la libertà di scelta;
- Non discriminazione;
- Piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società;
- Rispetto per la differenza e accettazione delle persone con disabilità come espressione della diversità umana e quindi dell’umanità stessa;
- Pari opportunità;
- Accessibilità;
- Parità tra uomini e donne;
- Rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispetto del diritto dei minori con disabilità a preservare la propria identità.
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Quali diritti fondamentali vengono riconosciuti alle persone con disabilità?
I diritti fondamentali delle persone con disabilità, che costituiscono l’ossatura dell’omonima Convezione ONU, sono enunciati dagli articoli che da vanno dal numero 5 al numero 30.
- Articolo 5: Uguaglianza e non discriminazione. Avere una disabilità non deve essere motivo di discriminazione. Per dare concretezza a questa indicazione, ogni Stato deve impegnarsi affinché l’enunciazione di principio di traduca in realtà e che le persone con disabilità possano agire giuridicamente contro le discriminazioni.
- Articolo 6: Diritti delle donne con disabilità. Partendo dalla constatazione che le donne con disabilità sono soggette a discriminazioni multiple, gli Stati sono chiamati ad adottare misure specifiche che garantiscano anche a loro emancipazione e pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
- Articolo 7: Diritti dei bambini con disabilità. Analogamente a quanto previsto per le donne, la Convenzione chiede che ai bambini con disabilità vengano dedicate norme particolari per adottare tutte le misure necessarie a garantirgli il godimento pieno dei diritti umani e delle libertà fondamentali su base di uguaglianza con gli altri bambini.
- Articolo 8: Accrescimento della consapevolezza. È necessario sensibilizzare la società riguardo alle persone con disabilità, combattendo stereotipi, pregiudizi e pratiche dannose, e promuovendo la consapevolezza delle capacità e dei contributi che queste donne e questi uomini possono dare al progresso comune.
- Articolo 9: Accessibilità. Devono essere adottate misure appropriate per garantire alle persone con disabilità l’accesso, su base di uguaglianza con gli altri, all’ambiente fisico, ai trasporti, all’informazione e alla comunicazione e ad altri servizi e strutture pubblici.
- Articolo 10: Diritto alla vita. Riaffermando il principio secondo cui ogni essere umano ha un diritto intrinseco alla vita, la Convenzione invita gli Stati a adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare il suo effettivo godimento da parte delle persone con disabilità.
- Articolo 11: Situazioni di rischio ed emergenze umanitarie. In situazioni di rischio, come conflitti armati, emergenze umanitarie e disastri naturali, alle persone con disabilità devono essere garantite protezione e sicurezza.
- Articolo 12: Uguale riconoscimento dinanzi alla legge. Riconosce che le persone con disabilità hanno capacità giuridica su base di uguaglianza con gli altri in tutti gli aspetti della vita e richiede di adottare misure appropriate per fornire accesso al supporto necessario per l’esercizio della capacità giuridica.
- Articolo 13: Accesso alla giustizia. Le persone con disabilità devono poter avere accesso effettivo alla giustizia su base di uguaglianza con gli altri e questo gli deve essere assicurato mediante specifiche procedure e adeguamenti appropriati della normativa vigente.
- Articolo 14: Libertà e sicurezza della persona. Alle persone con disabilità devono essere garantite libertà e sicurezza personali, come a tutti i cittadini, e quindi non possono esserne private illegalmente o arbitrariamente.
- Articolo 15: Diritto di non essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Nessuna persona con disabilità deve essere sottoposta a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.
- Articolo 16: Diritto di non essere sottoposto a sfruttamento, violenza e maltrattamenti. Devono essere adottate tutte le misure appropriate per proteggere le persone con disabilità, sia all’interno che all’esterno della casa, da tutte le forme di abuso.
- Articolo 17: Protezione dell’integrità della persona. Ogni persona con disabilità ha diritto al rispetto della propria integrità fisica e mentale.
- Articolo 18: Libertà di movimento e cittadinanza. Riconosce i diritti delle persone con disabilità alla libertà di movimento, alla libertà di scegliere la propria residenza e alla cittadinanza.
- Articolo 19: Vita indipendente ed inclusione nella società. Le persone con disabilità devono poter vivere nella comunità esercitando la stessa libertà di scelta riconosciuta a tutti i cittadini.
- Articolo 20: Mobilità personale. Gli Stati devono adottare misure efficaci per garantire alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore indipendenza possibile, facilitando l’accesso a dispositivi e tecnologie di assistenza alla mobilità.
- Articolo 21: Libertà di espressione, opinione e accesso all’informazione. È necessario adottare tutte le misure utili a garantire che le persone con disabilità possano esercitare il diritto alla libertà di espressione e opinione, incluso il diritto di cercare, ricevere e impartire informazioni e idee.
- Articolo 22: Rispetto della privacy. Nessuna persona con disabilità, indipendentemente dal luogo di residenza o dalle modalità di vita, deve essere soggetta a interferenze arbitrarie nella propria sfera privata.
- Articolo 23: Rispetto per la casa e la famiglia. Gli Stati devono garantire che le persone con disabilità abbiano diritto a sposarsi e a fondare una famiglia al pari degli altri cittadini. Questo include il diritto a decidere liberamente il numero e l’intervallo dei figli, ricevere informazioni adeguate sulla pianificazione familiare e avere accesso ai relativi servizi. Inoltre, specifiche indicazioni sono riservate ai minori con disabilità, che devono essere tutelati da possibili abusi e violazioni nella vita in famiglia e che non devono mai essere separati dai genitori a causa della loro disabilità.
- Articolo 24: Educazione. Riconosce il diritto delle persone con disabilità a un’istruzione inclusiva a tutti i livelli. Gli Stati devono quindi garantire un sistema educativo che favorisca il pieno sviluppo del potenziale umano, delle capacità e della dignità.
- Articolo 25: Salute. Alle persone con disabilità deve essere assicurato il diritto di godere del più alto standard di salute raggiungibile, senza discriminazioni. Questo include l’accesso ai servizi sanitari generali e specializzati, di qualità e basati sul consenso libero e informato.
- Articolo 26: Abilitazione e riabilitazione. Tutti coloro che hanno una disabilità devono poter raggiungere e mantenere la massima autonomia e partecipazione nella società. Ciò include l’accesso a servizi di abilitazione e riabilitazione di qualità in ambiti come la salute, l’occupazione e l’istruzione.
- Articolo 27: Lavoro e occupazione. Agli Stati è chiesto di garantire alle persone con disabilità al diritto al lavoro, attraverso la promozione di opportunità di lavoro, la garanzia di condizioni di impiego sicure e l’adattamento dei luoghi di lavoro per renderli accessibili.
- Articolo 28: Adeguato standard di vita e protezione sociale. Riconosce il diritto delle persone con disabilità e delle loro famiglie a un adeguato standard di vita, incluse misure per garantire l’accesso a beni e servizi di base come cibo, acqua, abitazione e assistenza sociale.
- Articolo 29: Partecipazione alla vita politica e pubblica. Tutti i cittadini, compresi quelli con disabilità, devono poter partecipare alla vita politica e pubblica. Questo diritto include la possibilità di votare, candidarsi e ricoprire cariche pubbliche.
- Articolo 30: Partecipazione alla vita culturale, ricreativa, al tempo libero e allo sport. Gli Stati devono fare in modo che le persone con disabilità abbiano accesso alla vita culturale, agli eventi ricreativi e sportivi, e che possano parteciparvi al pari degli altri cittadini.
Convenzione ONU e partecipazione attiva delle persone con disabilità, che legame c’è?
L’elenco dei principi che caratterizza la Convenzione e quello dei diritti che la stessa riconosce alle persone con disabilità acquistano ancora maggior senso e spessore se interpretati alla luce della strada che ha portato alla loro stesura. Un percorso che ha previsto la partecipazione attiva delle stesse persone con disabilità destinatarie della Carta. Nei lavori preparatori e nel dibattito che ha preceduto la promulgazione del documento, infatti, un ruolo chiave è stato svolto dal Disabled Peoples’ International, un’organizzazione non governativa nata negli anni ‘80 proprio con lo scopo di promuovere i diritti umani delle persone con disabilità attraverso la loro piena partecipazione ai processi decisionali. Un intento sintetizzato dal motto “Niente su di noi senza di noi”. L’idea che la Convenzione abbia accolto questa spinta verso un reale protagonismo delle persone con disabilità è di fondamentale importanza, perché implica il riconoscimento di un fatto incontestabile: sono loro i veri esperti di come si garantiscono diritti e inclusione.
Formazione e lavoro per le persone con disabilità: i progetti AIFO
Fonti:
- Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità
- CDPR – Advocacy Toolkit – Nazioni Unite
- CRPD Manual – Parlamento Europeo
- DPI – Disable People International