Chi è il Garante per i diritti delle persone con disabilità? 4 domande per conoscerlo meglio

In Italia, dal 1° gennaio 2025, esiste un Autorità Garante nazionale che ha il compito di difendere i diritti delle persone con disabilità. Pochi, però, conoscono bene questa figura, il suo ruolo e i suoi poteri. In questo approfondimento, la riposta alle domande più importanti sul tema. 

In Italia, come in tutto il mondo, il percorso per realizzare una vera e piena inclusione nella società delle persone con disabilità è iniziato da tempo ma non può dirsi concluso. Giorno dopo giorno, è necessario continuare a fare progressi, mettendo tasselli importanti, perché non possiamo certo sostenere di vivere in una società in cui chi convive con una disabilità ha sempre e comunque accesso, in condizioni di uguaglianza con tutti gli altri, all’istruzione, al lavoro, alla salute e a tutta una lunga serie di diritti e beni primari. Di questi tasselli che concretizzano il concetto di inclusione fa indubbiamente parte anche la creazione di un Autorità Garante Nazionale per i diritti delle persone con disabilità, istituito in Italia solo ad inizio 2025. Una “novità” ancora poco conosciuta, il cui ruolo è invece importante approfondire, per capire soprattutto che obiettivi ha e di quali poteri dispone per realizzarli.

Chi è il Garante nazionale che difende i diritti delle persone con disabilità in Italia?

A dispetto del nome, espresso al singolare, il Garante Nazionale per i diritti delle persone con disabilità è in realtà un organo collegiale, composto da un Presidente e da due Componenti. Tutte e tre queste figure sono nominate d’intesa dai Presidenti di Camera e Senato, per un mandato di quattro anni (rinnovabile una sola volta). La scelta deve cadere su persone indipendenti e particolarmente competenti in materia di diritti umani e di lotta alle discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità. Inoltre, non devono ricoprire (o aver ricoperto nell’anno precedente alla nomina) incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o sindacati e non essere portatori di conflitti di interesse rispetto proprio alle funzioni del Garante. Infine, durante la carica non possono svolgere nessun’altra attività professionale. Al Presidente e ai Componenti si affianca poi un Ufficio composto da un Dirigente Generale, un Dirigente non generale e 20 dipendenti. Il tutto con sede a Roma.

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Quando è stata istituita l’Autorità Garante arante dei diritti delle Persone con Disabilità?

L’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità è stata istituita con il decreto legislativo del 5 febbraio 2024, n. 20, entrato in vigore il 20 marzo 2024. L’Autorità, però, è diventata operativa dal 1° gennaio 2025, data dalla quale ha iniziato concretamente a svolgere le proprie funzioni. La sua istituzione si inserisce in un percorso più ampio. L’Italia, infatti, aveva assunto da tempo l’impegno di creare un organismo indipendente per dare piena attuazione alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che all’articolo 33 richiede l’istituzione di un meccanismo di monitoraggio nazionale. A ciò si aggiungono le sollecitazioni arrivate dall’Unione Europea e gli obiettivi fissati dal Piano nazionale sulla disabilità 2021-2023, che evidenziavano la necessità di rafforzare gli strumenti di garanzia. Il Garante, dunque, rappresenta la risposta a questi impegni: uno strumento non solo di difesa dei diritti in caso di violazioni, ma anche di promozione attiva e di monitoraggio costante, affinché l’inclusione non resti sulla carta ma diventi realtà quotidiana.

Quali compiti e finalità deve perseguire il Garante Nazionale?

Le finalità del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, così come stabilite dal decreto istitutivo, sono piuttosto chiare e vanno lette in coerenza con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. In sintesi, il Garante deve puntare a:

  • promuovere e tutelare i diritti delle persone con disabilità, vigilando sull’attuazione dei principi di uguaglianza, pari opportunità e non discriminazione;
  • prevenire e contrastare le discriminazioni, in ogni forma (dirette, indirette, molestie e mancata applicazione degli accomodamenti ragionevoli);
  • rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena partecipazione sociale, anche proponendo soluzioni concrete (es. cronoprogrammi per abbattimento barriere architettoniche);
  • assicurare strumenti di tutela rapidi ed efficaci, come pareri motivati, raccomandazioni e, se necessario, ricorsi davanti al giudice amministrativo;
  • rendere effettivi gli accomodamenti ragionevoli, cioè misure personalizzate per garantire accessibilità e inclusione;
  • promuovere la cultura dei diritti e della sensibilizzazione, anche con campagne pubbliche e attività educative nelle scuole.

In sostanza, il Garante non è solo un “difensore” che interviene a valle delle violazioni, ma anche un motore propositivo che deve lavorare per rendere concreti i diritti, prevenire abusi ed educare alla cultura dell’inclusione.

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E quali sono i poteri che può utilizzare per difendere i diritti delle persone con disabilità?

Ovviamente, per rispondere pienamente alle finalità che gli sono state assegnate, al Garante sono anche riconosciuti poteri specifici, che lo rendono appunto capace non solo di intervenire a posteriori sulle violazioni, ma anche di svolgere una funzione preventiva, incidendo direttamente sul modo in cui i diritti vengono applicati nella vita quotidiana.

In particolare, il garante Nazionale per i Diritti delle Persone con Disabilità può:

  • ricevere segnalazioni da persone con disabilità, familiari, associazioni, cittadini e pubbliche amministrazioni, ed esprimere pareri motivati sui casi denunciati;
  • richiedere documenti e informazioni a enti pubblici e concessionari di servizi: questi hanno l’obbligo di rispondere entro 30 giorni;
  • formulare raccomandazioni e proposte di adeguamento, incluse misure di “accomodamento ragionevole” per rimuovere ostacoli e discriminazioni;
  • accedere senza limitazioni a strutture che erogano servizi pubblici essenziali e, con regole specifiche, anche agli istituti penitenziari;
  • proporre misure provvisorie quando vi è il rischio di un danno grave e irreparabile ai diritti di una persona con disabilità;
  • agire in giudizio se le amministrazioni non rispondono, ricorrendo al giudice amministrativo contro il silenzio o chiedendo l’annullamento di atti nulli o discriminatori;
  • monitorare e riferire al Parlamento e al Governo attraverso un rapporto annuale, mettendo in evidenza criticità e progressi.

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